K.I.S. S.R.L. svolge la propria attività uniformandosi a principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità; il tutto nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, standard e linee guida, sia nazionali che internazionali che si applicano alle attività dalla stessa esercitate.
Con l'espressione _whistleblowing_ si fa riferimento alla segnalazione di un illecito come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.
Il segnalante è colui il quale - nel proprio contesto lavorativo - si accorge e/o viene a conoscenza di fatti e condotte scorrette, di pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l'interesse pubblico e/o il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
Il 15 luglio 2023 sono diventate efficaci per tutte le Pubbliche Amministrazioni le disposizioni contenute nel [D.Lgs. 24/2023](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-15&atto.codiceRedazionale=23G00032&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=c96dfe57-d5a5-49c7-9676-941595205122&tabID=0.30622567235601883&title=lbl.dettaglioAtto) - emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 - che detta disposizioni relativamente alla trasparenza e alla responsabilità in materia di segnalazioni, alla disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (cd. _Whistleblower_).
###Tutela del segnalante###
Il segnalante non può subire ritorsioni di alcun genere.
La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.
###Canale di segnalazione:###
###Cosa si può segnalare###
Non esiste una lista di fatti e/o situazioni e/o circostanze e/o reati che possono essere segnalati: il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità.
Si riportano a titolo esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc. Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica.
__Possono essere oggetto di segnalazione__:
1. violazioni di disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo;
2. violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo.
NON possono essere oggetto di segnalazione:
3. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
4. segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto n. 24/2023;
5. segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
__NON possono essere oggetto di segnalazione__:
1. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto n. 24/2023;
3. segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.